Il Fatto quotidiano - 30.09.2024 - “La ‘ndrangheta in curva e un patto d’affari tra le tifoserie”: arrestati 19 capi ultras di Inter e Milan. “Passione per il calcio piegata al guadagno” - di Davide Milosa: L’indagine della Dda del capoluogo lombardo ha portato 16 persone in carcere e 3 ai domiciliari. I pm contestano l’aggravante del metodo mafioso ai componenti del tifo nerazzuro, associazione semplice per i rossoneri. Accordo tra le due tifoserie per gestire gli affari di San Siro. Tra gli arrestati c'è anche Cristian Rosiello, guardia del corpo di Fedez
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gli affari condivisi dai direttivi. Tra i tanti il lucrosissimo business dei
biglietti per la finale di Instanbul del 2023 tra l’Inter e il Manchestr City.
Biglietti che saranno oggetto di pressioni di Ferdico addirittura sull’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi,
interpellato perché a sua volta convincesse la società a fornire più degli 800
biglietti pattuiti. Numero che alla fine salirà alla cifra di 1.500. A far da
regista di questa santa alleanza tra curva Sud e curva Nord, secondo le
indagini, è stato lo stesso Luca Lucci che avrebbe in qualche modo coordinato
la nascita in curva Nord dello striscione unico come già successo in passato
per la Sud. ...
CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC – Art. 6 - Responsabilità della società
1) La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi
delle norme federali.
2) La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei
tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
3) Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri
dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri
sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale
campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di
queste ultime.
4) La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e
sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara,
sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne
immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza
pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5) La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo
vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che
non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando
risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato
all'illecito.
data di prescrizione prevista: luglio 2028