1 ott 2024

Ritagli d'intercettazione.

 

La Repubblica – 01.10.2024

PM Milano: MARCELLO VIOLA
e GIOVANNI MELILLO
Pinuccio Caminiti da Taurianova: tipo che vanta amicizie mafiose da Giuseppe “Dutturicchiu” Calabrò ai palermitani Fidanzati e ai Papalia di Platì, frequenta ex della banda Vallanzasca come Tino Stefanini e Osvaldo “Cico” Monopoli, vecchi arnesi della mala a Milano. Che si vanta di poter arrivare fino al presidente della Figc per proteggere il business: «Gli dici a Gravina: ascoltami deve vincere la Pegaso... La gara d’appalto deve vincerla la Pegaso... stop». E che taglieggia e si allea con l’imprenditore Gherardo Zaccagni («Io gliela faccio prendere a Gherardo come Kiss & Fly forte, tramite Gravina e tutto quanto, e ci facciamo dare un 20mila»), a sua volta ai domiciliari e sospettato di aver corrotto — mancano però i riscontri — il consigliere regionale Manfredi Palmeri, dirigente della società Mi-Stadio che gestisce il Meazza, e che respinge le accuse: «Mai fatto favori a nessuno in cambio di denaro o regalie».

gip Domenico Santoro, che firma le ordinanze, a sottolinea-re “totale assoggettamento della FC Internazionale ai voleri di Ferdico, Beretta e Bellocco”, la “situazione di sudditanza” cui non era estraneo il tecnico Simone Inzaghi, disposto a intercedere con la dirigenza per far ottenere più biglietti agli ultrà, con il club sotto lo scacco di uno sciopero del tifo: «Mi attivo e ti dico cosa mi dicono».

 

Di quattromila, alla curva gliene dà 800... 800 biglietti per una finale, ovviamente da noi è ritenuta una cosa non ammissibile, cioè voglio capire da te... c’è margine di trattativa o non c’è margine di trattativa?». Il 22 maggio 2023, venti giorni prima della finale di Champions tra Manchester City e Inter, Marco Ferdico, il capo della curva nord interista, arrestato ieri, è una furia. Aggredisce al telefono Claudio Sala, delegato ai rapporti con la tifoseria dell’Inter, disposta a consegnare agli ultrà solo 800 biglietti. «O ce ne danno duemila o ciao».

Beretta chiama Marco Materazzi. «Mi dicono dalla società che “i biglietti da 80 li rivendono a 900”, questo tienilo per te», confida l’ex giocatore a Ferdico. Che non si ferma. Pochi giorni dopo chiama Simone Inzaghi. Chiede «esplicitamente di intervenire con la società, o meglio direttamente con Marotta, al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti», scrive il gip. «Te la faccio breve mister — dice Ferdico a Inzaghi — ci hanno dato mille biglietti... ne abbiam bisogno 200 in più per esser tranquilli... ma non per fare bagarinaggio, mister… arriviamo a 1200 biglietti?». Inzaghi, preoccupato di non avere il sostegno del tifo, promette di intervenire. «Parlo con Ferri (Riccardo, team manager, ndr.) con Zanetti, con Marotta. Marco, io mi attivo e ti dico co-sa mi dicono». «È Marotta... bisogna parlare con lui — incalza Ferdico — lui ha l’ultima parola». La strategia funziona. La minaccia del “silenzio del tifo” prima della finale europea e le telefonate agli uomini della socie-tà spingono l’Inter a liberare 1.500 biglietti per la trasferta a Istanbul. «Io e Sala abbiamo detto che se la linea della società era quella di dare 800 biglietti, bisognava mantenerla, giusta o sbagliata che fosse», ricorda il responsabile Inter dei rapporti con la tifoseria, Massimiliano Silva, ai pm Paolo Storari e Sara Ombra.

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Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli uf ficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati uf ficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 6 - Responsabilità della società
1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.


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