28 ott 2025

Verba volant, Meloni manent: tariffe del cellulare in salita ?

https://www.fanpage.it/ 
Aumento automatico delle tariffe per le offerte telefoniche

Il testo della proposta si trova in un emendamento di Forza Italia, a prima firma del senatore Antonio Trevisi (eletto con il M5s ma passato a FI nell'estate dello scorso anno).
Oggi le regole sono queste: una compagnia telefonica può alzare il prezzo dell'offerta se è passato almeno un anno da quando il cliente ha firmato il contratto; e l'aumento nel caso deve essere uguale all'indice di inflazione. Questo significa peraltro che se l'inflazione è negativa (è avvenuto per esempio nel 2020 e nel 2016) il prezzo scende. Se l'aumento di prezzo invece è più alto dell'inflazione, il cliente può decidere di disdire l'offerta gratuitamente e passare a un altro operatore.

La nuova proposta di FI darebbe molta più libertà alle aziende. Potrebbero mettere nei contratti "una clausola di adeguamento automatico dei prezzi" con cui le tariffe si alzerebbero non solo in misura pari all'inflazione, ma anche oltre, con una percentuale aggiuntiva da "rendere nota all'utente" prima che firmi.

L'aumento dei prezzi potrebbe scattare "non più di una volta l'anno", con un preavviso di "almeno due mesi", e avrebbe effetto sui prezzi "applicabili per i successivi dodici mesi". Qui c'è però una differenza chiave: il rincaro, anche se è più alto dell'inflazione, non sarebbe considerato una "modifica delle condizioni contrattuali". Quindi, niente disdetta gratuita. Se si volesse cambiare operatore per evitare l'aumento della tariffa bisognerebbe pagare.

Le novità non si applicherebbero ai contratti già in vigore, ma solo a quelli nuovi. Oppure a quelli ‘vecchi' che hanno subito un cambiamento arbitrario delle condizioni economiche da parte dell'azienda negli ultimi dodici mesi.

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 https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1474704&idoggetto=1465989

Proposta di modifica n. 9.0.113 al DDL n. 1578

9.0.113

Trevisi, Paroli, Damiani

«Art. 9-bis.

(Indicizzazione offerte operatori di comunicazione elettronica)

          1. I contratti per adesione stipulati con gli operatori di comunicazione elettronica possono prevedere una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, in misura corrispondente all'aumento dell'indice annuale dei prezzi al consumo, eventualmente incrementato di un coefficiente predeterminato e reso noto all'utente prima della sottoscrizione del contratto.

          2. Il valore del coefficiente di maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo non può essere superiore ad un valore massimo, definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, l'Autorità determina anche le modalità di adeguamento dei prezzi e le misure di garanzia per le fasce di utenza meritevoli di speciale tutela.

          3. L'adeguamento dei prezzi può essere effettuato non più di una volta l'anno ed ha effetto sui prezzi applicabili per i successivi 12 mesi. Gli operatori forniscono agli utenti finali, con modalità definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'informativa trasparente e completa in merito all'adeguamento dei prezzi contrattualmente previsto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di prevista applicazione.

          4. I prezzi applicati in virtù di una clausola di adeguamento automatico non possono essere oggetto, limitatamente al periodo di validità degli stessi, di proposte di modifica unilaterale da parte degli operatori, fatto salvo il caso dell'applicazione di condizioni di maggior favore per l'utente.

          5. La variazione dei prezzi, in applicazione di una clausola di adeguamento automatico prevista nel contratto accettato dall'utente, non costituisce modifica delle condizioni contrattuali.

          6. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove non siano stati oggetto di proposte di variazione unilaterale delle condizioni economiche nei precedenti dodici mesi, possono essere modificati dalla previsione di una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 98-septiesdecies, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

 

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